OVERSEAS è una ONG secondo la Legge 26/02/1987 n.49 e una ONLUS secondo il D.Lgs. 4/12/1997 n.460.
Di conseguenza i privati e le imprese che elargiscono contributi a Overseas possono usufruire delle agevolazioni fiscali di entrambe le normative scegliendo tra:
a) deduzione dei contributi erogati in favore delle ONG idonee ai sensi dell’art.28 della Legge 49/87 nella misura massima del 2% del reddito stesso (art.30 della Legge 49/87)
b) detrazioni di imposta, ai sensi del DPR 917/86 per erogazioni liberali a ONLUS.
Per usufruire dei benefici fiscali è necessario conservare la ricevuta della donazione, sia postale che bancaria.
Per le donazioni tramite bonifico bancario, l’estratto conto ha valore di ricevuta.
La Legge n° 80/2005 “+ DAI - VERSI” permette una maggiore deducibilità delle donazioni a favore dei soggetti non profit e contemporaneamente impone alle organizzazioni dei vincoli di trasparenza.
La legge prevede che siano deducibili gli importi delle donazioni in denaro o in natura nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e nella misura massima di 70.000 euro annui.
Perché i donatori possano usufruire di questa nuova opportunità l’Organizzazione che riceve la donazione deve presentare determinati obblighi contabili.
Overseas essendo in regola con quanto richiesto dalla legge e consente ai propri donatori di poter usufruire di questi vantaggi fiscali.
La deduzione consentita dalla nuova legge non è cumulabile con nessun altro vantaggio fiscale, tuttavia rimane
comunque la possibilità di applicare in alternativa la normativa previgente.
Overseas in quanto ONLUS (Organizzazione non ucrativa di utilità sociale) e ONG (Organizzazione Non Governati-va) offre le seguenti alternative:
PRIVATI
AZIENDE